sabato 10 giugno 2017

Differenze tra Terapista Occupazionale e Educatore professionale: le raccontano i due Decreti Ministeriali

Spesso tali figure non vengono distinte tra loro, non considerando la finalità di ogni singolo intervento da loro prestato, facendo soprattutto confusione sui loro limiti.
 
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 136
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Terapista Occupazionale.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119

Adotta il seguente regolamento: 
1. 1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. 

2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie: 
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; 
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale; 
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale; 
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; 
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; 
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale. 

3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità. 

4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 

5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale. 

2. 1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.


Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1998, n. 98
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale.

Adotta il seguente regolamento: 

Articolo 1 
1. È individuata la figura professionale dell’educatore professionale, con il seguente profilo: l’educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico ela- borato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obietti- vi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il posi- tivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. 

2. L’educatore professionale: 
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di rea- lizzare il progetto educativo integrato; 
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di ser- vizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordi-nato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; 
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. 

3. L’educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all’educazione alla salute. 

4. L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie compe- tenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale. 

Articolo 2 
1. Il diploma universitario dell’educatore professionale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abi- lita all’esercizio della professione. 

Articolo 3 
1. La formazione dell’educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sani- tario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d’intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione. 





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